Art. 11.
(Attribuzioni dei Servizi).

      1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei

 

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Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
      2. Per la tutela dei Servizi, del loro personale, delle loro infrastrutture e delle loro dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
      3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
      4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori o, sempreché sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
      5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministro dell'interno e per quanto riguarda il SIGEN del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri.
 

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      6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.
      7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporne l'accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai sensi del comma 2.
      8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.
      9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.